How To
Perché l’insegnante di sostegno non ha il compito di “coprire”, ma di aiutare, sostenere, integrare il lavoro dei docenti curricolari, con i quali è corresponsabile della classe, così come gli altri docenti sono corresponsabili dell’attività individualizzata con l’alunno con disabilità.
Perché le attività della classe, comprese quelle previste per l’alunno con disabilità, sono programmate tenendo conto delle situazioni e difficoltà specifiche.
Lavorare in classe, oppure a piccolo gruppo, o individualmente, o anche a classi aperte sono alcune delle modalità che il consiglio di classe/team docente, in accordo con il docente di sostegno, può mettere in atto per il più efficace raggiungimento degli obiettivi didattici e di integrazione.
: In alcuni casi è necessario prevedere momenti individualizzati fuori dalla classe. Questa modalità non sarà mai attivata come “espulsiva”, ma può essere utilizzata per consentire un breve periodo di riposo per l’alunno con disabilità, quando le attività didattiche diventano per lui troppo pesanti, oppure per alleggerire momenti di impegno intenso dell’alunno e/o della classe, o ancora per rinforzare apprendimenti che possono giovarsi del rapporto individualizzato uno a uno o del lavoro a piccolo gruppo.
: L’insegnante di sostegno è a tutti gli effetti titolare della classe, come gli insegnanti curricolari. La sua figura non è pensata per occuparsi in maniera esclusiva dell’alunno con disabilità, proprio perché ciò produrrebbe una discriminazione ed un’esclusione, anziché favorire l’integrazione e l’inclusione, che costituiscono il vero obiettivo.
In sostanza, l’insegnante di sostegno viene assegnato alla classe perché si riconosce che, in presenza di diversità importanti, l’organizzazione delle attività didattiche può diventare più complessa: le disposizioni della normativa italiana sono molto avanzate in questo senso, perché non considerano da un lato gli alunni “normodotati” e dall’altro l’alunno con disabilità, quanto piuttosto il gruppo-classe nel suo complesso, formato da tante diversità, più o meno evidenti ed accentuate, che hanno l’obiettivo di crescere insieme integrandosi, con particolare attenzione all’apprendimento delle abilità sociali e relazionali.
La scuola indicata come prima scelta è quella che riceve la domanda, la accoglie e, se le domande sono in eccesso rispetto al numero di posti disponibili, stila una graduatoria secondo i criteri definiti dal Consiglio d’Istituto, accetta le domande collocate in posizione utile e inoltra le restanti alla scuola di seconda scelta.
La scuola di seconda scelta accoglie le domande se ha ancora posti disponibili; nel caso in cui non abbia posti disponibili, rimanda la domanda alla scuola di prima scelta; nel caso in cui i posti disponibili siano in numero minore delle domande arrivate in seconda battuta, accetta le domande sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per le domande di seconda scelta, rinviando le altre alla scuola di prima scelta.
Gli orari previsti dalla domanda di iscrizione sono quelli ministeriali, perché la normativa prevede che così siano indicati.
Gli orari che sono effettivamente attivati nei nostri plessi per l’a.s. scolastico 2024-2025 sono i seguenti:
SCUOLA PRIMARIA:
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40 ore settimanali per le classi a tempo pieno, articolate su 5 giorni settimanali, nel plesso Pascoli di Sogliano al Rubicone.
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29,5 ore settimanali articolate su 5 giorni nel plesso Venanzio Reali di Rontagnano e nel plesso Piscaglia di Bivio Montegelli.
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30,5 ore settimanali articolate su 5 giorni nel plesso Marconi di Borghi e Mariani di Roncofreddo.
SCUOLA MEDIA:
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30 ore settimanali su 5 giorni dalle 8:00 alle 14:00 presso la scuola media di Sogliano al Rubicone
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30,5 ore settimanali su 5 giorni Presso la scuola media di Borghi e di Roncofreddo
Tutti i plessi della scuola primaria mettono in atto i percorsi previsti dal curricolo di istituto e si confrontano periodicamente attraverso riunioni di classi parallele, in modo che in ogni plesso l’offerta didattica sia equivalente, anche se declinata in tempi più o meno lunghi.
Le domande di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento posti, sulla base di una graduatoria che verrà stilata secondo i criteri proposti dal Consiglio d’Istituto.
Qualora le domande fossero in numero pari o inferiore ai posti disponibili, la questione dello stradario non si pone, poiché la scuola può tranquillamente accettare anche una domanda di chi risiede altrove.
Nel caso in cui le domande superino la disponibilità, la graduatoria non si baserà unicamente sullo stradario, ma terrà conto anche di altri criteri, tra cui, ad esempio, la presenza di fratelli e sorelle già frequentanti nel nostro Istituto.
Si consiglia quindi di presentare la domanda, indicando nello spazio apposito sia l’eventuale presenza di altro figlio nella stessa scuola, sia altre eventuali informazioni che si ritiene possano essere utili alla scuola per stilare la graduatoria.
Comunemente si verifica che i docenti in uscita dalle classi quinte vengano assegnati per l’anno successivo alle prime, tuttavia bisogna tenere presente che l’assegnazione definitiva è effettuata con provvedimento del dirigente all’inizio di ciascun anno scolastico. Tale assegnazione tiene necessariamente conto di numerosi elementi, tra cui: trasferimenti, assegnazioni provvisorie, part-time, e, non ultima, l’organizzazione dell’Istituto nella sua complessità.
In base al cosiddetto “decreto vaccini” la scuola ha il compito di tenere conto della condizione vaccinale degli alunni al momento della formazione classi (in quanto, se le condizioni oggettive lo consentono, non devono essere inseriti nella stessa classe più di due alunni non vaccinati). Per questo si richiede ai genitori tale dichiarazione, che è utile al lavoro della Commissione classi, così come le altre informazioni richieste (nome dei compagni, seconda lingua straniera per la scuola media, tempo scuola ecc.). Tale richiesta non sostituisce i controlli che la legge prevede in capo all’Asl di riferimento, ma è ad uso esclusivo dell’organizzazione scolastica del nostro istituto.
Tutte le classi prime di scuola primaria e secondaria avranno un’assemblea dei genitori ad inizio settembre, in date che saranno comunicate tempestivamente sul sito e via e-mail all’indirizzo utilizzato per l’iscrizione online. In tali occasioni saranno fornite tutte le informazioni utili.
Per la scuola primaria i genitori sono invitati ad acquistare un grembiule di colore “blu Europa” sia per le bambine che per i bambini. I libri sono gratuiti: potranno essere prenotati durante l’estate esibendo il codice fiscale dell’alunno/a. Per i non residenti, contattare la segreteria della scuola.
: La scelta viene effettuata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione, all’inizio di un corso di studi (quindi nella prima iscrizione alla scuola infanzia, nell’iscrizione alla classe 1^ di scuola primaria, nell’iscrizione alla classe 1^ di scuola media). Tale scelta deve essere considerata valida dalla scuola per l’intero ciclo di studi, fatta salva l’autonoma possibilità della famiglia di modificarla entro il termine delle iscrizioni annuali (cioè entro la data fissata annualmente dal Ministero per le iscrizioni, usualmente entro il mese di gennaio).
Successivamente, ma solo per coloro che hanno scelto all’atto dell’iscrizione di non avvalersi dell’insegnamento della religione, è prevista all’inizio di ogni anno scolastico l’opzione relativa alle attività alternative (cioè la famiglia, conoscendo la programmazione e l’orario per l’anno scolastico, decide se optare per le attività alternative, per l’uscita anticipata o l’ingresso posticipato, ove possibili).
Si invitano quindi le famiglie a non richiedere ora il cambio della scelta iniziale, poiché ad anno scolastico iniziato non è possibile rinunciare all’insegnamento della religione cattolica, né optare per esso nel caso in cui non lo si sia scelto inizialmente. Si riporta, per completezza, stralcio della normativa vigente.
La questione relativa alla facoltà di avvalersi o di non avvalersi dell’IRC è disciplinata dagli articoli 309 e 310
del Dlgs. 297/1994 Testo Unico della scuola. In particolare all’art. 310 recita:
“1. Ai sensi dell’articolo 9 dell’accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori,è garantito a ciascuno, nelle scuole di ogni ordine e grado, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
2.All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori esercitano tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.
3. Il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nella scuola materna,
elementare e media è esercitato, per ogni anno scolastico, all’atto dell’iscrizione non d’ufficio, dai genitori o
da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa di cui all’articolo 147 del codice
civile.”
Anche la più recente Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016, relativa alle “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2017/2018” ribadisce lo stesso principio al punto 10: “10 – Insegnamento della religione cattolica e attività alternative.
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai genitori degli alunni che si iscrivono alla prima classe della scuola primaria o secondaria di primo grado al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line.
[…]La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati.
La scelta di attività alternative è operata, all’interno di ciascuna scuola, attraverso il modello nazionale di cui alla scheda C allegata alla presente circolare. Si ricorda che tale allegato deve essere compilato, da parte degli interessati, all’avvio dell’anno scolastico, in attuazione della programmazione di inizio d’anno da parte degli organi collegiali. […].”
Perché la scelta se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della Religione cattolica comporta per la scuola una differente organizzazione, sia per quanto riguarda le nomine dei docenti, sia per quanto riguarda l’orario di funzionamento, che devono essere definiti prima dell’inizio delle lezioni, per ovvie ragioni organizzative.
L’obbligo vaccinale attualmente è ancora in vigore
Per la scuola dell’infanzia, le vaccinazioni costituiscono un requisito di accesso, quindi il bimbo non potrà entrare a scuola, tranne nei casi in cui la mancata vaccinazione abbia una motivazione certificata. Per la scuola primaria e media, l’alunno potrà ugualmente frequentare, ma saranno applicate le regole previste dalla normativa vigente.
La scuola è un ente pubblico e in quanto tale tenuta a rispettare le norme vigenti dello Stato. Il rispetto del decreto non è quindi a discrezione dell’Istituto scolastico o dei singoli docenti. Non esiste la possibilità di “obiezione di coscienza” per le istituzioni, ma solo per i singoli e solo nei casi specifici previsti dalla legge: negli altri casi, il mancato rispetto delle leggi vigenti si configura come inadempienza e/o reato.